La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di € concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel contesto dell'emergenza Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo regime italiano da 30 milioni di € permetterà di concedere prestiti a tasso zero fino a 30,000 € per ciascuna impresa a favore delle PMI attive nei settori dell'agricoltura e della pesca in Italia. La misura aiuterà le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di liquidità e a portare avanti le loro attività essenziali alla filiera alimentare in questi tempi difficili. Continuiamo a lavorare di concerto con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili per attenuare l'impatto economico della pandemia di coronavirus, nel rispetto delle norme dell'UE."
La misura italiana di sostegno
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, come modificato, una misura, stimata a 30 milioni di €, per sostenere le PMI attive nei settori dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus. Il regime, rivolto alle PMI attive in questi settori, mira a dare loro accesso agli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro attività.
Nell'ambito del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso zero da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'importo del prestito a tasso zero per impresa non supererà 30 000 € e i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre 2020.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Informazioni generali
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato";
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57185 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.